Normativa sulla sicurezza dei lavori in quota: linee vita

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro.
Ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale o proprietario) o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti in merito alla protezione dei lavori in quota.
Le linee vita (secondo la norma UNI EN 795)  sono costituite da un insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordini; possono essere temporanee o stabili. Nel primo caso vengono utilizzate per il montaggio di edifici prefabbricati e successivamente smontate, nel secondo caso vengono installate sulle coperture dei nuovi edifici in modo stabile, per la loro manutenzione, a seguito di una normativa attualmente adottata solo da alcune regioni italiane, ma a breve verrà recepito da tutte le regioni . (Decreto legislativo del 9 aprile 2008 , n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”).

In Italia la Regione Toscana è stata la prima a obbligare l’installazione di Linee Vita con precise norme e disposizioni. Le regioni Liguria, Lombardia e Piemonte si sono poco dopo allineate all’esempio toscano e hanno promosso direttive a favore delle linee vita.
Recentemente, allo scopo di prevenire tali pericoli di caduta, anche la Regione Veneto si è mossa con un’apposita disposizione: secondo le Norme Vigenti, il committente di opere FV ha la responsabilità e l’obbligo di garantire e mantenere condizioni di piena sicurezza dei lavoratori, durante l’installazione dei pannelli FV. Poiché il fotovoltaico richiederà certamente, negli anni, interventi di manutenzione e, dunque, l’accesso al tetto per gli operatori, il committente ha il dovere di far predisporre adeguate misure preventive. Queste dovranno essere installate in maniera permanente, allo scopo di consentire ai lavoratori di operare sul tetto in piena tranquillità. Così prescrive la “Delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 2774 del 22/09/09: Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

Per la fornitura e l’installazione è consigliabile affidarsi a ditte specializzate e autorizzate del settore

http://www.vitomanovale.it/catalogo/sicurezza/s3

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica

http://www.aipaa.it/



 

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