Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Le Regioni e le autonomie locali hanno sancito la scorsa settimana l’intesa sul decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplinerà l’attestazione della prestazione energetica degli edifici a partire dal 1° ottobre 2015 , che sostituirà il  DM 26 giugno 2009. Questa attestazione denominata Ape (attestazione di prestazione energetica) dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edifici che raggruppa le caratteristiche energetiche dell’immobile ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento. Per misurare e quantificare questi valori il tecnico dovrà analizzare le caratteristiche termo igrometriche, il riscaldamento degli ambienti, i consumi, il raffrescamento, il tipo di impianto, ed eventuali sistemi di energia rinnovabile.  L’attestato deve essere compilato con i dati catastali dell’immobile.  Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione, gli annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica, contenute nell’attestato di prestazione energetica.

Sanzioni

Le sanzioni a carico del certificatore (articolo 15 del Dlgs 192/2005), possono variare dai 700 a 4.200 euro per un APE non corretto, per il direttore dei lavori invece al multa andrà dai  1.000 ai 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune; infine per il costruttore/proprietario la multa varia dai 3.000 ai 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.

Costi

l’Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l’incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Verranno forniti nel nuovo sito le statistiche sugli APE e una stima dei costi medi della redazione degli APE.

Esclusioni

I casi in cui non bisogna si adotta l’immobile di un APE (art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005):

  • gli edifici industriali e artigianali (ambienti riscaldati per esigenze del processo produttivo o che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili)
  • edifici rurali non residenziali senza impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

 

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