Efficienza energetica, in dirittura d’arrivo la nuova Direttiva

È stato approvato giovedì 4 ottobre 2012 dal Consiglio Europeo l’accordo politico sulla nuova direttiva sull’efficienza energetica, dopo il voto positivo del Parlamento Europeo dell’11 settembre.

La Direttiva sull’efficienza energetica introduce misure giuridicamente vincolanti per intensificare gli sforzi degli Stati membri nell’uso più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena energetica – dalla trasformazione di energia e la sua distribuzione per il consumo finale. Essa impone, inoltre, agli Stati membri di fissare obiettivi indicativi nazionali per il 2020. Si prevede che la nuova Direttiva darà un contributo significativo al raggiungimento, da parte dell’Unione europea, dell’obiettivo del 20% di efficienza energetica entro il 2020.I punti cardinali: misure obbligatorie per il risparmio energetico, tra cui la riqualificazione degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le aziende pubbliche, audit energetici per tutte le imprese di grandi dimensioni. Questa Direttiva non solo è fondamentale per il conseguimento della nostra sicurezza energetica e degli obiettivi climatici ma darà anche una spinta all’economia e contribuirà a creare posti di lavoro. Fondamentalmente, si riduce il notevole e crescente costo della nostra dipendenza dalle importazioni di energia – 488 miliardi di euro nel 2011 e 3,9% del PIL – che è particolarmente forte per i Paesi colpiti dalla crisi.

La direttiva richiede agli Stati membri di riqualificare il 3% della superficie totale degli “edifici riscaldati e/o raffrescati posseduti ed occupati dal loro Governo centrale”. Questo obbligo si applica agli edifici con un “metratura utile totale” superiore a 500 mq e, a partire dal luglio 2015, di oltre 250 mq. Tuttavia, gli Stati membri potranno utilizzare metodi alternativi per ottenere risparmi energetici equivalenti.

Le aziende energetiche considerate dalla Direttiva dovranno raggiungere un “obiettivo cumulato di risparmio energetico degli usi finali” entro il 2020. Questo obiettivo dovrà essere almeno equivalente a realizzare, ogni anno dal 2014 al 2020, nuovi risparmi del 1,5% delle vendite annuali di energia ai clienti finali, in volume, e una media superiore a quella del triennio precedente all’entrata in vigore della Direttiva. Le vendite di energia utilizzata nei trasporti potranno essere escluse; sono consentiti metodi alternativi per conseguire i risparmi energetici richiesti. Tutte le grandi imprese dovranno sottoporsi a un audit energetico. Tali controlli dovranno iniziare entro tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva e dovranno essere effettuati ogni quattro anni da esperti qualificati e accreditati. Le piccole e medie imprese (PMI) saranno escluse da tale obbligo.

La Direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e gli Stati membri avranno 18 mesi per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali. A seguito dell’entrata in vigore, gli Stati membri avranno un anno e mezzo di tempo (cioè fino a maggio/giugno 2014) per recepire la maggior parte delle disposizioni della Direttiva negli ordinamenti nazionali ed avviare la fase di attuazione. Alcune delle disposizioni però devono essere attuate prima, mentre per le altre misure gli Stati membri dispongono di più tempo. Ad esempio, gli Stati membri devono comunicare entro il 30 aprile 2013 i loro obiettivi indicativi nazionali, mentre la relazione sull’attuazione di uno degli articoli chiave (l’articolo 7 sui progetti di efficienza energetica obblighi o misure politiche alternative) dovrà essere consegnata un anno dopo l’entrata in vigore. Entro la fine del 2015 gli Stati devono redigere una valutazione del potenziale del teleriscaldamento e della cogenerazione.

Fonte

www.edilportale.com

 

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