Come ottenere i benefici: Bonus Prima Casa e cambio di residenza

l’ Agenzia delle Entrate dichiara che tra le condizioni richieste dalla legge per usufruire del bonus Prima Casa, vi è quella in base alla quale l’acquirente deve avere, o deve stabilire entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile

Cosa succede al  bonus Prima Casa se si cambia residenza,  perché è necessario trasferirsi in un altro appartamento nello stesso comune?

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate di recente, con la posta di FiscoOggi, evidenziando che tra le condizioni richieste dalla legge per usufruire dei benefici Prima Casa vi è quella in base alla quale l’acquirente deve avere, o deve stabilire entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile. L’Agenzia ha specificato in ogni caso che “nel caso di successivo cambio di residenza all’interno dello stesso comune, non si determina la decadenza dai benefici“.

Bonus Prima casa

Si tratta di agevolazioni fiscali per favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. Esempio classico: il Bonus Prima Casa riduce l’imposta di registro se si acquista da un privato e l’Iva se si acquista da un’impresa.

Inoltre, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Bonus Prima Casa: i requisiti per beneficiare degli sgravi

Il Bonus si applica in caso di:

  • acquisto di fabbricato appartenente a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi);
  • ubicazione del fabbricato nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
  • rispetto di determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa).

Ne deriva che le agevolazioni prima casa non sono ammesse per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Dal 1° gennaio 2016, infine, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

 

Fonte Ingenio web

 

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